MOZIONE n. 59 del 19/07/2023
Età del consenso

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
- ogni minore ha diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla sua condizione di fragilità e che il benessere e l’interesse superiore dei bambini sono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e devono essere promossi senza alcuna discriminazione;
considerato che: - la necessità di concedere una protezione speciale al minore è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1959 per la quale questi, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa un’adeguata protezione giuridica, in modo da essere in grado di crescere in maniera sana e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità;
protezione riconosciuta anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
tenuto conto che: - l’articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo impegna gli Stati sottoscrittori a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale, attraverso l’adozione di ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale e l’articolo 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse del minore deve essere considerato preminente;
osservato che: - la Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 27 novembre 1996, che tiene conto dei risultati del Congresso di Stoccolma dell’agosto del 1996, fornisce elementi di risposta specifici e concreti in materia di lotta al turismo sessuale che coinvolge l’infanzia, posto che lo sfruttamento sessuale dell’infanzia nel turismo non riguarda solo i pedofili, che costituiscono il “nocciolo duro” degli abusi sessuali sui minori, ma anche chi commette abusi “preferenziali” e “occasionali” e che, quindi, ai fini della risoluzione del problema, è indispensabile elaborare un approccio globale, comprendente sia un maggiore intervento degli Stati e delle organizzazioni internazionali competenti, sia le numerose iniziative della società civile e di organizzazioni non governative aventi una riconosciuta esperienza nel settore;
constatato che: - la Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, entrata in vigore in data 1 luglio 2004, quale strumento internazionale diretto a fronteggiare il problema della negoziazione di materiale pornografico nel cyberspazio, attribuisce ai reati relativi alla pornografia infantile la massima importanza e mira sia a proteggere il minore dallo sfruttamento strumentale alla produzione di materiale pornografico, sia a contrastare comportamenti pericolosi che incoraggerebbero al reclutamento di minori a detti fini, nel quadro di una sottocultura favorevole allo sfruttamento;
rilevato che: - la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa, del 25 ottobre 2007, si pone l’obiettivo di prevenire e combattere lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori, proteggere i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abusi sessuali, promuovere la cooperazione nazionale e internazionale al fine di contrastare lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori considerato che questi atti compromettono gravemente la salute e lo sviluppo psicosociale dei bambini;
riconosciuto che: - la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, considera l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare di quelli legati alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
preso atto che: - la legge italiana, ai sensi dell’art. 609-quater codice penale, fissa l’età del consenso a 14 anni, annoverando il Paese tra gli Stati con il limite più basso, intendendosi per età del consenso, nel linguaggio giuridico, l’età a partire dalla quale una persona può essere considerata capace di dare un comportamento informato a condotte disciplinate dalla legge, in particolare per quel che riguarda il compimento di rapporti sessuali;
riscontrato che: - al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, l’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2008 prevede che il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza possa formulare proposte ed esprimere rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia e l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione e promuovere programmi e azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui minori e alla pedofilia, sviluppando altresì iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante;
valutato che: - al fine di favorire l’attuazione della Convenzione di New York, l’articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, attribuisce al Garante la competenza a collaborare all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all’attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti, a segnalare alle regioni o agli enti locali tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promuovendo iniziative per la sensibilizzazione e diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, a incentivare studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
accertato che: - ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, 3° comma, sono materie di legislazione concorrente quelle relative ai rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni e che lo Statuto della Regione Calabria, nel fare propria, nell’articolo 1, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, prevede nell’articolo 3 che la Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell’Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari e realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell’Unione Europea per l’esercizio delle proprie funzioni relative all’applicazione delle normative comunitarie;
considerato che: - nonostante in Italia l’età del consenso è fissata a 14 anni, uno dei limiti più bassi al mondo, esistono, tuttavia, Paesi che annoverano un limite ancora più basso. In Nigeria, ad esempio, il limite è fissato a 11 anni, nelle Filippine e in Angola l’età del consenso si raggiunge a 12 anni mentre in Giappone il limite è fissato a 13 anni. In molti Paesi poi, come l’Italia, si dibatte addirittura dell’opportunità di abolire la legge sull’età del consenso, nel rispetto di una presunta assoluta libertà di autodeterminazione del minore che aprirebbe ancora di più la strada verso possibili abusi, con tutte le gravi ripercussioni che una condotta abusante può avere sulla formazione della personalità e sessualità di questi. - essendo la sfera sessuale, come sede dei valori più intimi della persona, un tema ancor più delicato quando coinvolge una personalità fragile e ancora in fase di evoluzione come quella di un minore è necessario sviluppare un programma di azione che miri a costruire un mondo più a misura di bambino. A tal fine, occorre predisporre una maglia di protezione che tuteli il corretto e non precoce sviluppo psico-fisico del minore, risiedendo tale tutela nella immaturità anche sessuale di esso, nel rispetto dovuto all’infanzia e alla prima adolescenza. tenuto conto che: - anche in presenza di un precoce sviluppo fisico, la maturità del soggetto deve riguardare non solo l’aspetto fisico ma anche e soprattutto quello psichico, posto che un minore difetta di quelle capacità di giudizio che gli consentano di valutare le implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali. Tutto ciò premesso e considerato
Impegna la Giunta regionale
per quanto di competenza - ad intraprendere, presso le competenti sedi nazionali, comunitarie ed internazionali, avvalendosi del supporto e delle funzioni istituzionali del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, le opportune interlocuzioni per la predisposizione di un programma di sensibilizzazione che, anche attraverso la pianificazione di studi e ricerche in materia di cultura dell’infanzia richiami l’attenzione di tutta la comunità nazionale, comunitaria ed internazionale sul tema dell’età del consenso sessuale. Avendo come fine ultimo dell’azione politica il bene da tutelare non come libertà di autodeterminazione del minore ma la sua integrità psico-fisica, il suo equilibrio, nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua personalità.

Allegato:

19/07/2023
G. NERI